CONVERSIONE PATENTI ESTERE E MILITARI |
Conversione Patenti Estere non comunitarie
(Preso da: http://www.scuolaguida.it/index.php?action=index&p=140)
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - www.mit.gov.it - al 20 gennaio 2011):
Conversione permessa a tutti i cittadini:
Albania (fino al 15 agosto 2014) |
Lussemburgo |
| Algeria |
Macedonia |
| Argentina |
Malta |
| Austria |
Marocco |
| Belgio |
Moldova |
| Bulgaria |
Norvegia |
| Cipro |
Paesi Bassi |
| Croazia |
Polonia |
| Danimarca |
Portogallo |
| El Salvador (fino al 19 settembre 2014) |
Principato di Monaco |
| Estonia |
Repubblica Ceca |
| Filippine |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) |
| Finlandia |
Repubblica Slovacca |
| Francia |
Romania |
| Germania |
San Marino |
| Giappone |
Slovenia |
| Gran Bretagna |
Spagna |
| Grecia |
Svezia |
| Irlanda |
Svizzera |
| Islanda |
Taiwan |
| Lettonia |
Tunisia |
| Libano |
Turchia |
| Liechtenstein |
Ungheria |
| Lituania |
Uruguay (fino al 12 dicembre 2014) |
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Patenti Estere Comunitarie
Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).
Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.
Differenza tra la procedura di conversione e di riconoscimento per una patente estera comunitaria
Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana.
Nell’operazione di riconoscimento, invece, il conducente rimane in possesso dell’abilitazione di guida originale alla quale viene applicato un tagliandino adesivo che la identifica nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Conversione patente militare in congedo
La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data del congedo.
Conversione patente militare in servizio
Visto le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato. |